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PUG - Disciplina del Piano

0.2a Generalità

 

La Disciplina del Piano delinea i contenuti delle strategie urbane e locali e delle azioni necessarie a conseguire gli obiettivi del Piano tenendo come riferimento la visione definita in esito al percorso la cui sintesi è contenuta in Profilo e conoscenze.
 
0043
Il testo riferito ad ogni azione contiene una descrizione (o definizione) della stessa, un richiamo al suo campo di applicazione (riferito alle cartografie contenute nel Catalogo dati cartografici), e formula:
  • a) indirizzi per le politiche urbane
  • b) condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici
  • c) prescrizioni per gli interventi edilizi
0044
L'attuazione del Piano è quindi articolata a partire da questi indirizzi (a e b) e prescrizioni (c)
  • a) gli indirizzi per le politiche urbane hanno efficacia interna alla Amministrazione comunale e sono rivolti alle diverse componenti in cui questa è strutturata: servono al raccordo tra politiche che hanno effetti sul territorio, in una logica il cui coordinamento è garantito dall’Ufficio di Piano;
  • b) le condizioni di sostenibilità sono indirizzi necessari per la predisposizione e la negoziazione di interventi urbanistici;
  • c) le prescrizioni sono invece norme direttamente operative e cogenti per gli interventi di qualificazione edilizia. Sono comunque valide anche per gli interventi urbanistici, laddove non diversamente disciplinato dagli elaborati dello strumento attuativo.
0045
Sono descritte nelle disposizioni che seguono le modalità per l’attuazione del piano, finalizzate alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana (capo II del titolo II della Lr 24/2017).
 
0046
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0.2b Processi di rigenerazione urbana

 

Tutti gli interventi di riuso e rigenerazione urbana contribuiscono al processo di rigenerazione della città esistente, permettendo di raggiungere progressivamente gli obiettivi del Piano, riferiti a Resilienza e ambiente, Abitabilità e inclusione, Attrattività e lavoro, affrontati nella Disciplina.
 
0047
Il processo si confronta con la rigenerazione della città esistente. La rigenerazione è una necessità, ma anche l’opportunità di avviare un processo continuo, multiscalare, multidimensionale, intersettoriale, che può dare un nuovo slancio culturale, economico e sociale alla città se accanto agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica viene avviato un processo di rigenerazione sociale. L’integrazione di progettazione urbanistica, innovazione sociale, investimenti immobiliari, in parti urbane in cerca di nuovi usi e significati, permette di immaginare una città sempre più policentrica e policulturale. I progetti di rigenerazione creano nuove infrastrutture sociali, nuovi valori, per innovare lo spazio e la società.
 
0048
Nei processi di rigenerazione deve essere trasparente l'individuazione e il coinvolgimento della comunità, pur considerando che le comunità sono in continua trasformazione. Vengono pertanto poste al centro del processo di rigenerazione le persone, in un percorso di continuo apprendimento e sviluppo. In questo tipo di processi è decisiva la funzione di facilitazione. Garantire la partecipazione dei cittadini e il corretto funzionamento delle istituzioni (qualità e trasparenza nel confronto) è indispensabile per rafforzare la democrazia, evitando la perdita di fiducia da parte di famiglie e imprese. In questo tipo di processi è decisiva la funzione di facilitazione. L’Azione 2.1e >> del Piano dettaglia queste indicazioni.
 
0049
E' sempre necessario misurare l’impatto dei processi di rigenerazione urbana, integrare nelle valutazioni di sostenibilità una sezione finalizzata a valutare l'impatto sociale dei progetti e delle pratiche di imprenditoria civica, a misurarne e rendicontarne la produzione di utilità sociale; un processo di valutazione interattivo ed incrementale, adatto a seguire nel tempo l’evolversi del progetto. Il progetto di rigenerazione impatta sul contesto territoriale e sui valori immobiliari, su economia, società e ambiente, e costringe ad un approccio sistemico. La dimensione del tempo costringe ad accettare l’incertezza: non interessa prevedere tutto, occorre invece progettare l’attesa e procedere "un pezzo alla volta".
 
0050
Il Comune promuove processi di rigenerazione urbana per accompagnare la conversione di immobili dismessi, per realizzare la connessione di parti di città separate, per creare nuove centralità mediante il rafforzamento di relazioni tra spazi aperti e attrezzature pubbliche, per bonificare i suoli e arricchire i servizi ecosistemici e chiede ai soggetti che propongono interventi di trasformazione edilizia e urbanistica di collaborare alla realizzazione di questi obiettivi, che sono esplicitati nei documenti di Assetti e strategie.
 
0051
> La riattivazione di spazi dismessi  
Gli spazi dismessi possono essere ri-attivati attraverso l'avvio di processi di rigenerazione. Gli spazi dismessi sono spazi ibridi, potenzialmente aperti a molteplici usi, attività e pratiche differenti; sono spazi plurali, per più tipi di fruitori; sono spazi generativi, erogano servizi e producono economie della condivisione.
 
0052
Immobili riattivati offrono e co-producono servizi integrati con la comunità: sociali, culturali, per il tempo libero, per la promozione del lavoro. I processi di riattivazione sono caratterizzati da:
  • il coinvolgimento di una pluralità di attori (abitanti, associazioni, comitati di cittadini, stakeholder, gruppi di interesse pubblico, cooperative, imprese sociali, imprese, esperti, figure professionali che si occupano di gestire processi di costruzione di comunità, ecc…) di cui si riconoscono le competenze e le relazioni con il luogo;
  • un lavoro organizzato contemporaneamente su almeno due scale: quella locale (le relazioni di prossimità, di vicinato) e quella urbana (che riguarda le funzioni da insediare in una logica cittadina) e che considera gli effetti nel breve e nel lungo termine;
  • il riconoscimento delle opportunità, delle risorse, delle progettualità in campo, degli interessi in gioco, delle aspettative, delle sinergie positive;
  • la considerazione delle problematiche, delle posizioni consolidate, delle interazioni negative;
  • la co-progettazione: la proposta di varie ipotesi di lavoro, lasciando emergere le idee, discutendo delle vocazioni per il riuso dell’area, verificando vari modelli di gestione, identificando un primo nucleo di soggetti interessati ad avviare attività;
  • l’avvio di un uso temporaneo: proporre un’attività di animazione, suggerire percorsi di allargamento della comunità, verificare l’utilità di prestazioni particolari (attività, eventi), o funzioni particolari, o risultati particolari (nuove occupazioni, nuove imprese), promuovere attività di fundraising;
  • l’individuazione della visione condivisa del progetto, la definizione della strategia, valutando i tempi e le risorse, definendo un modello di gestione e l'iter amministrativo per il consolidamento del percorso. Il modello gestionale dell’area deve permettere la piena esplicazione degli scopi di pubblica utilità, di valore sociale e di qualità culturale, che saranno dichiarati nella convenzione di cui all’art. 16 della LR 24/2017, la quale conterrà i reciproci impegni tra proprietario, comunità degli attivatori e Comune per il raggiungimento degli obiettivi del processo.
0053
Una volta avviate le nuove attività è necessaria una fase di monitoraggio per verificare il consolidamento dello scenario ipotizzato, lo sviluppo di nuova impresa e nuove competenze di gestione sociale, la continuazione del dialogo quotidiano con chi abita e vive la città.
 
0054
> Il ruolo del gestore sociale nella realizzazione di interventi abitativi ERS  
Per rispondere a profili di domanda diversificati come quelli che caratterizzano la domanda di nuovi alloggi in locazione per le diverse popolazioni della città, è necessario disporre di sistemi di gestione sociale, di management di spazi condivisi. Il gestore sociale cura lo sviluppo delle comunità che si formano attorno ai nuovi nuclei abitativi (quella degli utenti, degli utilizzatori di spazi comuni,specifiche reti partenariali attivate su progetti) e offrono servizi (sociali, culturali, per il tempo libero,di promozione del lavoro, ecc.) alla comunità locale.
 
0055
> La rigenerazione dello spazio pubblico e i laboratori di partecipazione  
Lo spazio pubblico è spazio di sperimentazione, spazio di attivazione per la produzione diretta di servizi e talvolta anche di beni (i prodotti dell’orticoltura urbana, ad esempio, socialità e cibo). La sperimentazione riflette le esigenze degli abitanti mediante il progetto partecipato della riqualificazione di spazi pubblici, che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del senso di appartenenza al luogo attraverso il coinvolgimento e l’ingaggio della comunità locale nella progettazione. Ottimizzazione degli usi e degli spazi e allargamento del pubblico di riferimento,
costruzione di una coalizione di soggetti da attivare nell'ambito di un nuovo modello gestionale sono modalità di lavoro che caratterizzano la rigenerazione dello spazio pubblico.
 
0056
La presentazione di proposte di rigenerazione che riguardino spazi abitati deve contenere lo studio di un percorso di informazione/condivisione delle principali scelte progettuali con i cittadini delle aree contermini, che parta da un’attenta considerazione delle indicazioni contenute nelle tavole Assetti e strategie - Strategie locali. Gli Accordi operativi sono il principale dispositivo attraverso il quale canalizzare il contributo degli operatori a favore della costruzione della città pubblica, che non è solo la realizzazione di nuove dotazioni territoriali, ma anche spazio per l’innovazione sociale. Il Laboratorio di partecipazione deve precedere la presentazione di proposte di Accordo operativo ed essere strutturato in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
 
0057
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0.2c Interventi di riuso e rigenerazione urbana

 

Gli interventi di Qualificazione edilizia (o interventi edilizi), definiti dalla lettera a) del comma 4
dell'art.7 della Lr 24/2017, sono sempre ammessi e si attuano con intervento diretto secondo i
dettami del Regolamento edilizio, ferma restando l'osservanza della disciplina di tutela della città storica (Azione 2.4a >>) e degli edifici di interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale (Azione 2.4c >>) e fatti salvi i limiti e le condizioni stabiliti dalle prescrizioni contenute nella Tavola dei vincoli.
 
0058
Il Piano distingue tra interventi di Qualificazione edilizia “trasformativi” e “conservativi”:
  • nel primo caso vengono realizzati nuovi edifici (ovvero vengono interamente trasformati edifici esistenti per soddisfare i requisiti minimi di efficienza energetica, sicurezza sismica, abbattimento delle barriere architettoniche, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti, previsti dalla normativa vigente); si tratta degli interventi di RE trasformativa (come definiti nel Regolamento Edilizio, parte prima b1.5 ), riferiti ad interi edifici e di Ricostruzione diedifici storici crollati o demoliti (Ripristino tipologico), come definiti dall’art. 73.4;
     
  • nel secondo caso rientrano tutti gli interventi che, senza prevedere la demolizione dell’edificio originario, consentono comunque di realizzare i miglioramenti dell'efficienza energetica, della sicurezza sismica e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità; si tratta degli interventi di RE conservativa (b1.5 in tutti i casi diversi dal punto precedente, o nei casi in cui l’intervento riguardi solo la modifica dei prospetti), RRC (b1.4), RS (b1.3), MS (b1.2) come definiti nel Regolamento Edilizio, parte prima (punti corrispondenti).
0059
Le azioni di Piano stabiliscono “Prescrizioni per gli interventi edilizi”, dettagliate dal Regolamento edilizio, che contiene la disciplina generale dell’attività edilizia e le disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia. Gli interventi edilizi possono essere oggetto di approfondimenti specifici per verificarne la compatibilità, legati alla relazione tra usi e contesto, secondo quanto indicato dalle Prescrizioni e dal capitolo 4.1.3 >> del Documento di Valsat del Piano.
 
0060
Gli interventi urbanistici sono gli interventi di “Ristrutturazione urbanistica” e gli interventi di
“Addensamento e sostituzione urbana”, definiti alle lettere b) e c) del comma 4 dell’art.7 della Lr
24/2017.
 
0061
Alla progettazione di interventi di Ristrutturazione urbanistica si applicano le condizioni di
sostenibilità contenute nelle Azioni di Piano, oggetto di accertamento della compatibilità ambientale e territoriale in sede di valutazione del permesso di costruire (art. 27 E.1 del Regolamento Edilizio >>) secondo quanto stabilito al capitolo 4.1.2 >> del Documento di Valsat del Piano.
 
0062
Sono interventi di Ristrutturazione urbanistica anche gli interventi consistenti nella realizzazione
delle nuove edificazioni previste dal progetto con dismissione e demolizione dell’edificio originario, come normati dall’art. 13 della Lr 24/2017. Il Piano non ammette l’utilizzazione della modalità di intervento di cui al comma 4 dell’art. 13 sopra richiamato, che comporterebbe la realizzazione di nuove edificazioni residenziali all’esterno del perimetro del Territorio urbanizzato.
 
0063
Gli interventi di Addensamento e sostituzione urbana sono progettati nel rispetto delle condizioni di sostenibilità contenute nelle azioni di Piano, e sono oggetto di specifica verifica di assoggettabilità ed eventuale Valsat, come stabilito al capitolo 4.1.1 >> del Documento di Valsat del Piano.
 
0064
Ad integrazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana, sono ammessi limitati casi di
edificazione all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, ovvero di nuova urbanizzazione,
finalizzati comunque a migliorare la qualità urbana e ambientale del territorio mediante il
rafforzamento di funzioni già insediate.
0065
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0.2d Strumenti attuativi del Piano

 

Gli indirizzi (“condizioni di sostenibilità”) formulati dal Piano per gli interventi urbanistici trovano
attuazione mediante l’approvazione di Accordi operativi, Piani attuativi di iniziativa pubblica e
Permessi di costruire convenzionati. Con gli Accordi operativi e i Piani attuativi di iniziativa pubblica l’Amministrazione comunale, in conformità al Piano, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi del Piano (Assetti e strategie).
 
0066
Ai fini dell’applicazione delle condizioni di sostenibilità e delle prescrizioni del Piano si considerano strumenti attuativi del Piano anche:
  • le opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale, di cui all’art. 53 della LR 24/2017;
  • gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, di cui all’art. 53 della LR 24/2017 e art. 8 del DPR 160/2010 ;
  • le opere pubbliche di interesse statale, di cui all’art. 54 comma 1 della LR 24/2017;
  • gli accordi di programma, di cui agli art. 59 e 60 della LR 24/2017.
Questi interventi sono considerati “interventi urbanistici”, per tutto quanto disposto da questo e dal precedente punto 0.2c, salvo specificazioni ad essi inerenti esplicitamente contenute nella presente Disciplina.
 
0067
La definizione dei contenuti, degli elaborati necessari e del procedimento per arrivare alla stipula dell’Accordo è stabilita dagli art. 30 e 38 della LR 24/2017, mentre il procedimento per l’approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica è contenuto negli articoli 43-47 della medesima Legge. Per quanto riguarda gli elaborati costitutivi della proposta di Piano attuativo e i contenuti dello stesso si fa riferimento al comma 3 dell’art. 38 della LR 24/2017.
 
0068
Il procedimento per il rilascio dei Permessi di costruire convenzionati è disciplinato dal Regolamento edilizio (punto c1 >> e art. 2 >>) e dalle disposizioni organizzative adottate dall’Ufficio di Piano; la convenzione allegata al titolo abilitativo presenta i contenuti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), della LR 24/2017 e all'articolo 28-bis del DPR 380/2001, secondo uno schema da approvarsi con separati provvedimenti, conforme alle norme comunali in materia di opere di urbanizzazione a scomputo. Nel caso di mutamento d’uso o di inserimento di determinati usi in aree problematiche o sensibili, per verificarne la compatibilità ambientale e territoriale, si rimanda alle prestazioni e alle modalità indicate all’art. 27 E1 del Regolamento edilizio per la redazione di approfondimenti specifici, definiti al punto 4.1.3 della Valsat.
 
0069
La progettazione degli interventi urbanistici consiste nel tradurre le indicazioni contenute nelle Azioni in un nuovo assetto urbano compiuto, nel quale gli indirizzi che derivano dalle condizioni di sostenibilità e quelli che derivano dalle Strategie locali si adattano alla specificità dei luoghi e del programma di intervento.
 
0070
Le prescrizioni formulate dal Piano per gli interventi edilizi trovano attuazione mediante i titoli abilitativi diretti, le cui procedure sono normate dal Regolamento edilizio.
 
0071
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0.2e Accordi operativi e Piani attuativi di iniziativa pubblica

 

Gli Accordi operativi (AO) o i Piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), di cui all'art. 38 della Lr
24/2017, attuano le azioni del Piano stabilendo il progetto urbano degli interventi da attuare e la
disciplina di dettaglio degli stessi relativamente a usi ammissibili, indici e parametri edilizi, modalità di attuazione e alla quantità di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici da realizzare o riqualificare. Ad essi compete l’attribuzione di diritti edificatori. Sono il dispositivo attraverso il quale canalizzare il contributo degli operatori a favore della costruzione della città pubblica. Possono apporre vincoli urbanistici, finalizzati all'acquisizione coattiva della proprietà o di diritti reali sugli immobili, secondo la disciplina vigente in materia di espropriazione di pubblica utilità.
 
0072
La verifica di assoggettabilità/Valsat degli accordi, a partire dalla verifica del rispetto delle condizioni di sostenibilità definite in ogni Azione del Piano, dimostra la sostenibilità del progetto urbano e indica le eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche e ambientali.
 
0073
La Disciplina del Piano non attribuisce indicazioni specificamente riferite a Piani attuativi di iniziativa pubblica: valgono per essi gli indirizzi e le condizioni di sostenibilità fissate dalla Disciplina per gli Accordi operativi.
 
0074
Nel caso di AO e PAIP, gli interventi di nuova costruzione nel Territorio urbanizzato si attuano con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); gli interventi da realizzare fuori dal Territorio urbanizzato e gli interventi che prevedono l’edificazione di aree permeabili prive delle infrastrutture per l’urbanizzazione collocati nel Territorio urbanizzato si attuano con Permesso di costruire.
 
0075
L’efficacia di AO e PAIP è condizionata alla pubblicazione sul BURERT dell’avviso di avvenuta stipula dell’Accordo o dell’avvenuta approvazione del Piano, a condizione che alla medesima data l’Accordo o il Piano siano integralmente pubblicati sul sito dell’Amministrazione.
 
0076
L’Accordo definisce in convenzione, nell’ambito di una durata massima di 10 anni, i tempi per l’attuazione degli interventi.
 
0077
Il Piano attuativo di iniziativa pubblica fissa il termine, non maggiore di anni 10, entro il quale lo stesso dovrà essere attuato; la convenzione può graduare, nell’ambito del termine stabilito dal Piano, tempi diversi per la realizzazione degli interventi.
 
0078
L’Ufficio di Piano cura la predisposizione dei Piani attuativi di iniziativa pubblica, la redazione degli avvisi pubblici per la promozione degli Accordi operativi, la procedura negoziale per questi prevista, il loro esame e la verifica di congruità.
 
0079
A tal fine l’Ufficio di Piano adotta specifici atti organizzativi per definire puntualmente tempi e modalità di espletamento delle procedure descritte nel citato art. 38, prevedendo per le proposte di Accordi operativi anche una fase valutativa preliminare al fine di dichiarare l’ammissibilità stessa dell’istanza presentata dai privati. Tale fase valutativa potrà avvalersi di sistemi di certificazione/rating esterni accreditati.
 
0080
Gli elaborati da presentare al Comune per avviare la procedura di Accordo operativo sono elencati al comma 3 dell’art. 38 della Lr 24/2017 sopra citato e precisati nelle Disposizioni organizzative che ne specificheranno il contenuto, con particolare attenzione a garantire gli esiti sociali dei progetti di rigenerazione.
 
0081
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0.2f Ufficio di Piano

 

L’art. 55 della LR 24/2017 ha disposto la costituzione dell’Ufficio di Piano per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica attinenti sia all’elaborazione e approvazione dei piani e loro varianti, sia alla loro gestione ed attuazione, oltre al supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio. La gestione, l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano sono in carico all’Ufficio di Piano che curerà l’adozione dei provvedimenti e atti organizzativi necessari.
 
0082
Nell’ambito del personale assegnato all’Ufficio viene nominato il Garante della comunicazione e della partecipazione con i compiti di cui all’art. 56 della legge citata. Sarà cura del Garante la gestione dei rapporti con i privati al fine di garantire i diritti di partecipazione di cui alla L 241/1990 e lo svolgimento dei processi partecipativi di cui alla Lr 24/2017.
 
0083
Sarà cura dell’Ufficio e del Garante l’aggiornamento della documentazione richiesta nell’ambito dei procedimenti di pianificazione e la predisposizione della relativa modulistica, che verrà approvata con Disposizioni organizzative di cui al punto 0.1i >> della presente Disciplina.
 
0084
Oltre a svolgere i compiti sopra richiamati, che derivano in maniera diretta dalla Legge e dalla Delibera della Giunta Regionale applicativa, l’Ufficio costituisce la sede di coordinamento delle politiche settoriali che il Piano delinea per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità che l’Amministrazione ha ad esso attribuite. Il lavoro sulle strategie, attraverso la realizzazione delle azioni di Piano, coinvolge tutte le strutture in cui è organizzato il Comune. L’Ufficio è il luogo di coordinamento delle politiche urbane che incidono sulla qualità della città e dell’ambiente, affiancando la responsabilità politica del Sindaco e dell’assessore di volta in volta delegato.
 
0085
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0.2g Processo di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale

 

Il Documento di Valsat è un elaborato costitutivo del Piano, ma la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale è essa stessa un processo. Infatti, per l’art. 18 della Lr 24/2017, la Valsat, il monitoraggio e la considerazione degli effetti su ambiente e territorio e il conseguente aggiornamento del Piano costituiscono un processo circolare continuo, che affianca le fasi di formazione del Piano e quelle della sua attuazione.
 
00864
Il processo riguarda:
  • la scelta degli indicatori significativi in relazione agli obiettivi e alle strategie di Piano e la loro associazione ad un valore target;
  • la valutazione di scenari di riferimento e di alternative di Piano;
  • la definizione degli obiettivi e la verifica della loro coerenza;
  • la valutazione degli interventi di attuazione del Piano;
  • il monitoraggio degli effetti, mediante aggiornamento annuale del set di indicatori che costituiscono il quadro ambientale.
0087
Il monitoraggio ha quindi un ruolo di grande importanza nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi (e quindi il progressivo attuarsi delle strategie di Piano in maniera coerente con le attese) oppure nel verificare la necessità di riallineare le strategie/Azioni quando il raggiungimento degli obiettivi non si verifica.
 
0088
Il processo di valutazione è costantemente accompagnato da momenti di confronto con i cittadini e dalla loro informazione mediante l’aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, garantendo la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte operate dal Piano, come richiesto dal comma 4 dell’art.18 della Lr 24/2017.
 
0089
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0.2h Monitoraggio e aggiornamento del Piano

 

La dimensione processuale della rigenerazione urbana implica percorsi evolutivi che non sono definibili in modo univoco e anticipato. La Disciplina del Piano non prefigura quindi un quadro statico e a-temporale ma un processo dinamico, assumendo la componente temporale come parte integrante della qualità e dell’efficacia delle scelte. La dinamicità del processo richiede al Piano un carattere di flessibilità nell’attuazione, che non può essere garantito solo dalle varianti generali che è possibile apportarvi (e di cui al punto 0.1e >> della presente Disciplina) .
 
0090
I processi di trasformazione che danno attuazione al Piano, dovranno evolvere nel tempo verificando la rispondenza delle Azioni e dei progetti alle indicazioni delle Strategie urbane, delle Strategie locali e della presente Disciplina. Allo stesso tempo dovrà essere valutata nel dettaglio la coerenza degli esiti del processo di trasformazione rispetto agli obiettivi, e gli eventuali scostamenti dalle analisi di Profilo e conoscenze. Per questo motivo è necessario impostare un sistema di monitoraggio, costruito a partire da quello prefigurato nel Documento di Valsat, che attesti il mutare del contesto in riferimento all’implementazione di politiche e alla realizzazione di progetti. L’Ufficio di Piano provvede al monitoraggio dell’attuazione e dei suoi effetti secondo le modalità descritte nella Valsat.
 
0091
Gli esiti del monitoraggio vengono restituiti in un documento reso pubblico sul sito dell’Ufficio di Piano e secondo le altre modalità definite dal Garante della comunicazione e della partecipazione. 0092

L’aggiornamento del Piano, è funzionale alla sua flessibilità in relazione al cambiamento della città, alle dinamiche del territorio, all’evolversi delle politiche settoriali, permette di registrarne le conseguenze in termini di rappresentazioni dei dati che la descrivono e in relazione al modo in cui le politiche rispondono al mutamento; l’aggiornamento avviene attraverso diverse procedure, in relazione ai dati modificati:

  • per attestare l’evoluzione delle dinamiche del territorio e dell’attuazione del Piano sono necessari atti ricognitivi del responsabile dell’Ufficio di Piano; medianti questi si aggiornano le analisi di Profilo e conoscenze, gli indicatori di monitoraggio definiti dalla Valsat in coerenza con l’obiettivo dell’azione corrispondente, la modifica dei riferimenti normativi citati nei documenti quando l’aggiornamento non comporta modifiche sostanziali alle Azioni;
  • per attestare l’evolversi delle politiche settoriali e registrarne le conseguenze sulle rappresentazioni contenute nel Piano sono necessarie deliberazioni del Consiglio comunale, con le quali si procederà all’aggiornamento delle tavole Strategie locali e dei layer contenuti nel Catalogo dati cartografici; l’aggiornamento con Deliberazione del Consiglio comunale è necessario anche per attestare la rettifica della valutazione d’interesse degli edifici di valore storico-architettonico e culturale e testimoniale, formulata in base alla metodologia esplicitata nell’azione 2.4c >> e 2.4d >>, a seguito dell’incremento delle informazioni disponibili. La delibera del Consiglio è altresì richiesta dall’art. 37 comma 5 della Legge per l’aggiornamento della Tavola dei vincoli.
0093
Gli aggiornamenti del Piano qui previsti, dovendo essere sempre coerenti e conformi con gli obiettivi, le strategie e le azioni, non sono soggetti a Valsat e non comportano variante del Piano ai sensi degli articoli 44 e seguenti della Lr 24/2017.
 
0094
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